
Cumulabilità con gli incentivi in Conto energia – Ammissibilità (TAR Lazio 29.5.2019 nn. 6784 e 6785)
Il TAR Lazio, con le sentenze 29.5.2019 nn. 6784 e 6785, ha stabilito la cumulabilità della Tremonti ambientale con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia, annullando quanto affermato dal comunicato GSE 22.11.2017.
Il GSE ha sostenuto che la cumulabilità delle tariffe incentivanti con l’agevolazione fiscale può sussistere limitatamente al primo e secondo Conto energia e nei limiti del 20% del costo dell’investimento.
I ricorrenti hanno impugnato la citata comunicazione del GSE con cui, oltre a ribadire la non cumulabilità, è stato fissato anche un termine per esercitare l’opzione in favore delle tariffe incentivanti o della detassazione ambientale.
Le censure sono state accolte dal TAR, il quale, privilegiando la certezza del diritto e il legittimo affidamento posto a salvaguardia dell’iniziativa imprenditoriale, ha ritenuto non condivisibile la tesi ministeriale sulla non cumulabilità della detassazione con le tariffe incentivanti.
PRINCIPALI CORRELAZIONI
- Il Sole – 24 Ore del 30.5.2019, p. 22 – “Ammesso il cumulo tra Conto energia e Tremonti ambiente” – Latour – Taglioni
- TAR Lazio 29.5.2019 n. 6785
- TAR Lazio 29.5.2019 n. 6784
- Comunicato GSE 22.11.2017
- Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2018 – “Rinuncia alla Tremonti ambientale con integrativa entro il 31 dicembre 2019” – Alberti