Certificati bianchi

I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate ( TEP).
Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi e presentare progetti di efficienza energetica i seguenti “soggetti”:
- “soggetti obbligati” a conseguire gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica
• i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;
• i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.
Tali soggetti possono adempiere agli obblighi sia realizzando progetti di efficienza energetica – con la conseguente emissione di certificati bianchi – che acquistando i certificati bianchi da altri soggetti.; - “soggetti volontari”
• Società di Servizi Energetici (SSE)
• Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)
• Società controllate dai distributori obbligati
• Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo
• Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“energy manager”) oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
Tali soggetti si interfacciano con l’universo degli usi finali di energia, individuano ed attuano misure di miglioramento dell’efficienza ottenendo in ritorno i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta al GSE.
- ENEA ed RSE istruiscono le proposte;
- Se l’esito finale espresso dal GSE è positivo, il GME riconosce i titoli di efficienza energetica ai soggetti proponenti. Se il soggetto obbligato ha ottenuto per tale via TEE, può iniziare a soddisfare il proprio obiettivo assegnato;
- Altri titoli possono essere reperiti sulla borsa gestita dal GME, su cui i diversi operatori hanno venduto i propri titoli, oppure da contrattazioni bilaterali. I titoli di cui un operatore resta in possesso dopo il 31 maggio, data della verifica del GSE, possono essere cumulati poiché a tutt’oggi ne è garantita una bancabilità – o esigibilità – senza scadenza;
- Se l’obiettivo annuale non è raggiunto, il soggetto obbligato viene sanzionato;
- Se l’obiettivo è raggiunto, viene concesso il recupero in tariffa per il valore di titoli costituente l’obbligo.
- Riduzione delle emissioni di gas in atmosfera che creano l’effetto serra grazie agli interventi di efficientamento energetico realizzati;
- Riduzione dell’energia primaria necessaria e quindi riduzione dei costi delle bollette energetiche per gli utenti che realizzano gli interventi;
- Remunerazione di una parte dei costi sostenuti per l’intervento di efficientamento grazie all’ottenimento dei TEE.